5mila euro per 28 pacchetti di sigarette


Salasso per un ticinese che ha fatto scorta prima delle vacanze ed è stato fermato dopo aver varcato una dogana non presidiata. Il caso suscita perplessità per l'impossibilità di auto-dichiarazione e la proporzionalità della sanzione.
LUGANO - Una vacanza che doveva iniziare senza pensieri si è trasformata in un caso burocratico dai risvolti amari per un automobilista ticinese.
L’uomo, diretto in Italia attraverso la dogana non presidiata di Lanzo (CO), aveva deciso di fare rifornimento e acquistare due stecche di sigarette poco prima di varcare il confine. «Il giorno dopo sarei partito per le ferie estive – ha raccontato – e siccome all’estero non le trovo, ho pensato di fare scorta».
Sul sedile dell’auto, oltre ai 20 pacchetti appena acquistati, c’erano anche altri otto pacchetti già presenti. Un tabagista incallito, è evidente. Il totale di 28 pacchetti, però, è ben oltre la soglia consentita dai regolamenti doganali: l’importazione in Italia prevede un massimo di 200 sigarette (pari a una stecca, quindi 10 pacchetti) senza obbligo di dichiarazione (quindi ammesse in franchigia e prive di tasse).
«Non ci ho pensato» - Superata la dogana, l’automobilista trova, pochi metri più avanti, un posto di blocco della Guardia di Finanza. Le sigarette erano lì, non occultate: «Non ci ho nemmeno pensato – spiega – ed è stato proprio questo a convincere i finanzieri della mia buona fede».
Nonostante ciò, l’uomo è stato trattenuto per circa un’ora e mezza, mentre gli agenti chiedevano istruzioni al comando. Alla fine, l’infrazione è stata verbalizzata e l’automobilista ha potuto riprendere il viaggio, ma senza sigarette: «Mi è stato sequestrato tutto e mi hanno spiegato che avrei ricevuto solo una sanzione amministrativa».
La stangata - La sanzione è arrivata a ottobre, notificata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite raccomandata. Nella comunicazione ufficiale, l’accaduto è stato rubricato come “Contrabbando di tabacchi lavorati”.
Il regolamento prevede una multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto. Nel caso specifico, per 560 grammi la cifra avrebbe dovuto essere 2.800 euro, ma la soglia minima della sanzione fa lievitare l'importo a 5'000 euro. Una cifra riducibile a un terzo (1'666,67 euro) se pagata entro 60 giorni. Oltre alla multa, è stata disposta anche la confisca della merce. Cornuto e mazziato, come si suol dire.
I nodi: autodichiarazione e proporzionalità - L’episodio solleva due questioni che fanno quantomeno discutere. La prima riguarda l’impossibilità, per chi attraversa una dogana non presidiata, di dichiarare spontaneamente l’eccedenza. Non è possibile, come avviene in Svizzera, l'autodichiarazione.
La seconda è la proporzionalità della sanzione. Infatti, secondo l’articolo 84 del Codice doganale dell’Unione, fino a 200 grammi di tabacco convenzionale la sanzione è di 500 euro, che raddoppia a 1.000 per quantitativi fino a 400 grammi. Ma da 401 grammi a 15 chili – equivalenti a 750 pacchetti – la sanzione minima scatta direttamente a 5.000 euro. Oltre i 15 chili, si va nel penale con la reclusione da due a cinque anni.
Che 28 pacchetti possano valere la stessa sanzione prevista per 750 lascia, evidentemente, un po' perplessi.
«A Lanzo il cartello c'è, se si superano i limiti bisogna tornare in dietro»
Da noi contattata in riferimento al caso l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) italiana risponde così: «Presso tutti i valichi non presidiati tra Svizzera e Italia è posizionata idonea cartellonistica sia in entrata che in uscita Stato, che richiama il transitante all’obbligo di rispettare i limiti di franchigia prima di impegnare il valico medesimo».
Lo stesso cartello, «presente anche presso la dogana di Lanzo» - che invita alla retromarcia chiunque questi limiti li abbia superati - indica inoltre la possibilità di controlli da parte della Guardia di finananza (GdF) così come la modalità corretta per lo sdoganamento e i contatti (web e telefonici). La stessa normativa, aggiunge l'ADM, è facilmente reperibile online.
«Ora, come noto, la franchigia concessa al viaggiatore per il trasporto di una merce fiscalmente sensibile -oltre che dannosa per la salute - come i tabacchi di provenienza extra UE, è fissa e non consente neppure lo sdoganamento di quantità eccedenti tale limite (non a caso, al viaggiatore intercettato a Lanzo è stato sequestrato l’intero quantitativo, non solo l’eccedenza, finalizzato alla confisca e successiva distruzione): per le sigarette tale franchigia è stabilita in misura pari a 200 pezzi (una stecca)», continuano le Dogane.
«ADM e GdF, in quanto autorità di vigilanza e controllo, a tutela sia della fiscalità che della salute, sono chiamate solo a far rispettare la norma, essendo loro sottratto ogni margine circa la rilevanza di elementi soggettivi e men che meno rispetto alla gradualità delle sanzioni, comunque comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e dissuasività», concludono.