Recidivo al volante: «Oltre 20mila franchi da pagare. Non correte»

Un trentenne col piede pesante pizzicato due volte in un anno e mezzo. «Una batosta per chi come me ha uno stipendio normalissimo». Da Camorino la spiegazione del perché di tale importo.
LUGANO - Correre in auto può costare caro. Ne sanno qualcosa i tre pirati identificati negli scorsi giorni e segnalati lunedì dalle autorità, ma lo sa bene anche G.*, un giovane automobilista con il piede pesante. Recidivo, per giunta, essendo stato recentemente sanzionato per un nuovo eccesso di velocità durante il periodo di condizionale per una precedente infrazione (andava a 93 km/h su limite di 50). La prima volta «era notte», ci tiene a sottolineare. Ma non gli è servito a schivare circa 2mila franchi di multa più 10mila sospesi con la condizionale.
A un anno e mezzo da quell'episodio ci è cascato di nuovo. Colto, come si suol dire in questi casi, in flagranza di reato. Mentre attraversava il Vallese, il radar l’ha pizzicato a 129 km/h sugli 80. Non ha tardato ad arrivare il responso del Ministero pubblico, sconvolgente per il 30enne ticinese: «L'importo sospeso della precedente infrazione, quindi i 10mila, sono diventati 21'600 più spese. E non mi è ancora stato comunicato per quanto non potrò guidare».
G. non cerca giustificazioni. «Ho sbagliato, devo pagare. E non sto nemmeno a sentenziare l’importo della sanzione, per me è davvero una batosta, sono un semplice capo officina in un garage con uno stipendio normalissimo. In ogni caso è andata così, vorrei solo che se ne rendessero conto anche tutti quei ragazzi che hanno l’abitudine a premere troppo sull’acceleratore. Se ne sente di ogni, c’è persino chi si vanta di aver raggiunto i 200 sugli 80. Bene che vi va, ecco cosa può succedervi».
Ed effettivamente 20mila franchi (ed oltre) di multa sono un importo che per pochi possono dire di poter affrontare col sorriso.
La domanda semmai è: come mai l’importo sospeso è stato raddoppiato? Lo abbiamo chiesto alla Sezione della circolazione di Camorino.
«Premesso che ogni caso è a sé stante per la sua storia, le sue dinamiche, la sua particolarità, in termini generali, la tematica della sospensione condizionale è regolata dagli articoli 42 e seguenti del Codice penale. Tra le altre cose, l’articolo 46 (Insuccesso del periodo di prova) sancisce quanto segue: “Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49”».
Nel caso in cui la persona coinvolta svolga un’attività lavorativa che prevede la guida di veicoli aziendali, il ritiro della licenza di condurre si applica anche a tali mezzi?
«La normativa federale indica in maniera imperativa che la revoca della licenza di condurre veicoli a motore comporta la revoca di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F. Non si possono quindi operare distinzioni e il provvedimento si applica anche alla guida di veicoli in ambito professionale».
Esistono eccezioni?
«Il quadro legale ne conosce solo due: La prima riguarda la possibilità di decidere durate differenti (revoca differenziata) fra categorie di veicoli usate privatamente (es. A1/A/B) e quelle usate nell’ambito della guida professionale (es. C). In questo senso potrebbe essere quindi applicata la durata minima prevista dalla legge per la categoria professionale (es. C) e la durata integrale commisurata, tenuto conto dei vari criteri di valutazione del singolo caso (superiore al minimo di legge), per le altre categorie (es. A1/A/B). In ogni caso il conducente professionale non va esente da pena ma deve scontare un periodo di revoca anche per la categoria usata autista professionale. Il secondo riguarda l’autorizzazione ad effettuare corse durante il periodo di revoca nella misura necessaria per l’esercizio della propria professione. Questa possibilità è applicata solo nel contesto di misure di revoca, la cui durata di regola non supera un mese, applicate per infrazioni lievi e a condizione che non vi siano precedenti nel corso degli ultimi 5 anni. Per l’ottenimento dell’autorizzazione è necessaria l’attestazione da parte del datore di lavoro o un’autocertificazione in caso di attività indipendente, del perimetro temporale e geografico dell’esercizio della guida professionale così come del veicolo o dei veicoli utilizzati allo scopo. Questa possibilità è esclusa se la revoca è stata decisa a seguito di infrazioni gravi o medio gravi».
*nome noto alla redazione.