Assegni familiari svizzeri: guida a importi, requisiti e tasse italiane


Gli assegni familiari rappresentano uno strumento essenziale di sostegno economico per le famiglie con figli. In Svizzera, questi contributi hanno una lunga tradizione e sono soggetti ad aggiornamenti periodici da parte del legislatore. Il 2025 segna una svolta significativa: per la prima volta dal 2009 sono stati aumentati i minimi federali, con effetti positivi sia per i residenti elvetici sia per i lavoratori frontalieri.
Vediamo nel dettaglio come funzionano oggi gli assegni familiari in Svizzera, a chi spettano, quali sono i nuovi importi e come si coordinano con l’Assegno Unico italiano e la normativa fiscale transfrontaliera.
Che cosa sono e a chi spettano
Gli assegni familiari svizzeri sono prestazioni sociali destinate ai lavoratori con figli a carico. Le principali tipologie sono:
- Assegno per i figli: fino ai 16 anni di età;
- Assegno di formazione: dai 15 ai 25 anni per figli che proseguono gli studi o seguono un percorso formativo post-obbligatorio;
- Assegni di nascita o adozione: disponibili in alcuni Cantoni, con requisiti specifici.
Per chi lavora nel settore agricolo, sono previsti importi uniformi a livello nazionale e una indennità domestica di 100 franchi mensili.
Il diritto agli assegni non è automatico: va presentata apposita domanda tramite il datore di lavoro o direttamente alla cassa assegni competente.
Gli importi nel 2025: un aumento atteso da anni
Dal 1° gennaio 2025 gli importi minimi federali sono stati finalmente adeguati, dopo oltre 15 anni di immobilità. Oggi valgono:
215 franchi al mese per ogni figlio;268 franchi al mese per i figli in formazione.
Questi sono i valori minimi che ogni Cantone deve rispettare. In molti casi, tuttavia, le casse cantonali possono riconoscere importi superiori.
I requisiti e la durata del diritto
Per ottenere gli assegni familiari occorre esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, sia come dipendente sia come indipendente. Il diritto si estende ai figli naturali, adottivi o affidati, purché siano a carico del lavoratore.
Nel dettaglio, la durata è così definita:
- fino ai 16 anni di età;
- fino ai 20 anni se il figlio è incapace al guadagno;
- fino ai 25 anni se prosegue gli studi o una formazione qualificata.
Un aspetto importante riguarda poi la cosiddetta priorità degli aventi diritto. Se entrambi i genitori lavorano, magari in Paesi diversi, si applicano regole di coordinamento per stabilire chi ha diritto a percepire gli assegni in prima battuta. L’altro genitore può eventualmente beneficiare di un’integrazione, se lo Stato in cui lavora prevede importi più alti.
Comunque, chi non ha presentato subito domanda non perde automaticamente gli importi: la legge consente infatti di richiederli retroattivamente fino a cinque anni.
Frontalieri Italia–Svizzera: come funziona con l’Assegno Unico
Per i lavoratori frontalieri italiani con figli a carico, il coordinamento tra le prestazioni familiari svizzere e l’Assegno Unico italiano è disciplinato dai regolamenti europei n. 883/2004 e 987/2009. Tuttavia, nella prassi, il meccanismo operativo può variare da Cantone a Cantone.
Nel Canton Ticino, l’ufficio competente per gli assegni familiari richiede espressamente ai lavoratori frontalieri di dichiarare l’importo mensile dell’Assegno Unico percepito in Italia. Solo una volta acquisita questa informazione, viene determinato l’ammontare effettivo dell’assegno familiare svizzero, che viene ridotto dell’importo già erogato dall’INPS.
Esempio pratico
Se un lavoratore frontaliere italiano riceve 50 euro al mese di Assegno Unico per ciascun figlio, l’ente svizzero – partendo dal minimo federale di 215 franchi mensili per figlio – calcolerà l’importo da erogare sottraendo l’equivalente in franchi svizzeri dei 50 euro, utilizzando il tasso di cambio ufficiale.
In questo caso, il frontaliero riceverà: 215 CHF – 50 EUR (equivalenti in CHF) = assegno familiare netto mensile dalla Svizzera.
Questo sistema, applicato in modo inverso rispetto a quanto avviene in altri Paesi UE, evita la duplicazione dei benefici ma assicura che il lavoratore riceva comunque l’importo più elevato previsto tra i due ordinamenti, distribuendo l’onere tra i due Stati in base alla priorità definita dal diritto europeo.
Tassazione: cosa cambia tra Svizzera e Italia
In Svizzera, gli assegni familiari sono tassati come reddito. In Italia, per i frontalieri “nuovi” (ai sensi del nuovo accordo in vigore dal 2024), gli assegni:
- non vengono tassati nuovamente;
- sono deducibili dal reddito imponibile;
- rientrano nel meccanismo del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.
Per approfondimenti fiscali: Accordo sull’imposizione dei frontalieri CH - ITA
Come presentare la domanda
Il percorso per richiedere gli assegni familiari prevede:
- Identificazione della cassa assegni competente;
- Compilazione del modulo (tramite il datore o direttamente);
- Allegazione di documenti (atti di nascita, certificati di formazione, residenza);
- Comunicazione a INPS per eventuale integrazione;
- Monitoraggio delle modifiche familiari per evitare omissioni.
Il percorso per ottenere gli assegni è piuttosto lineare, ma richiede attenzione. A cominciare dalla verifica della cassa competente, solitamente coincidente con quella a cui è affiliato il datore di lavoro. Da notare, non ultimo, la possibilità di recuperare fino a cinque anni di arretrati, un dettaglio che può anche valere diverse migliaia di franchi.
Chiarimenti pratici su decorrenza, importi e rinnovo degli assegni
Decorrenza dell’assegno di formazione
L'assegno di formazione decorre solo se sono contemporaneamente soddisfatti due requisiti:
- Il figlio abbia compiuto almeno 15 anni;
- Il figlio abbia iniziato una formazione post obbligatoria (scuola secondaria o apprendistato).
In alternativa, se il figlio ha già compiuto 16 anni ed è ancora nella scuola dell'obbligo, il diritto scatta dal mese successivo al compimento dei 16 anni, sempre che prosegua nella formazione. Il diritto termina al più tardi al compimento del 25° anno. Inoltre, l’assegno non è riconosciuto se il figlio percepisce un reddito da lavoro superiore a 30 240 CHF annui (2 520 CHF/mese) (Istituto delle assicurazioni sociali - IAS)
Variazioni cantonali e per settori professionali
Gli importi indicati (215 CHF per figlio, 268 CHF per formazione) rappresentano i minimi federali. I Cantoni hanno la facoltà di riconoscere importi più elevati nel rispetto di norme proprie. Analogamente, per il settore agricolo, sono previsti regimi spesso distinti, comprensivi di possibili maggiorazioni o indennità specifiche.
Rinnovo della domanda: quando e cosa aggiornare
La domanda non necessita di un rinnovo annuale automatico, ma è obbligatorio comunicare all’ente cantonale responsabile ogni modifica rilevante della propria situazione familiare o personale, quali:
- variazioni nello stato di formazione dei figli (es. inizio o interruzione di un corso);
- cambiamenti di domicilio o di composizione del nucleo familiare;
- variazioni di attività lucrativa o reddito.
Questo aggiornamento tempestivo evita sospensioni o errori nell’erogazione del diritto agli assegni.
La checklist per i frontalieri
- Verificare chi è il primo avente diritto.
- Presentare tempestivamente la domanda.
- Conservare la decisione di concessione.
- Attivare la procedura con l’INPS per l’integrazione.
- Inserire gli importi nella dichiarazione dei redditi, dedotti e con credito d’imposta.
Gli assegni familiari svizzeri, soprattutto dopo l’aumento del 2025, rappresentano una risorsa importante per le famiglie dei lavoratori frontalieri. Conoscere i meccanismi di coordinamento e le implicazioni fiscali consente di massimizzare il beneficio e pianificare al meglio il bilancio familiare.
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