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Guidare in Italia con un’auto con targa svizzera: la normativa per i frontalieri

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Guidare in Italia con un’auto con targa svizzera: la normativa per i frontalieri

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Chi può guidare un’auto con targa svizzera in Italia? È una domanda che riguarda da vicino migliaia di cittadini italiani che ogni giorno varcano il confine per lavorare in Svizzera. La risposta non è immediata e si trova in un intreccio di normative doganali e fiscali italiane ed europee, con risvolti pratici che possono avere conseguenze anche pesanti: sanzioni, sequestro del veicolo e contestazioni di contrabbando.

Il contesto normativo

Fino a qualche anno fa, per molti frontalieri era prassi comune circolare in Italia con un veicolo immatricolato in Svizzera. Tuttavia, con l’introduzione del Decreto Sicurezza (DL 113/2018) e l’inasprimento delle norme doganali, la situazione è cambiata radicalmente.

Secondo l’articolo 93 del Codice della Strada, come modificato nel 2018, un cittadino italiano residente in Italia non può guidare sul territorio nazionale un veicolo con targa estera, se l’intestatario non risiede anch’egli all’estero, salvo casi particolari previsti dalla legge.

In parallelo, l’articolo 1, comma 9, del D.L. 688/1983 (convertito dalla legge 17/1984), tuttora in vigore, considera “contrabbando” la circolazione in Italia di beni di provenienza estera non dichiarati alla dogana. Nel caso di un'auto svizzera guidata in Italia da un residente italiano, la violazione può configurare un’importazione irregolare del veicolo, con sequestro e pesanti sanzioni amministrative.

L’eccezione per i frontalieri

Nonostante le regole generali, esistono alcune eccezioni per i lavoratori frontalieri, cioè cittadini italiani che risiedono in Italia ma lavorano in Svizzera.

In base alla normativa doganale europea, un residente UE può condurre temporaneamente nel territorio dell’Unione un veicolo immatricolato in un Paese terzo (come la Svizzera) solo se il veicolo non è stato ceduto, neanche temporaneamente, a un residente UE. Tuttavia, la stessa normativa prevede che un veicolo immatricolato in un Paese extra-UE possa circolare nell’UE per un massimo di 6 mesi (in un periodo di 12 mesi), a patto che venga utilizzato esclusivamente per scopi privati e senza che venga ceduto ad altri.

Il Codice doganale dell’Unione (CDU) permette un regime di ammissione temporanea, ma è soggetto a controlli e a interpretazioni variabili da parte delle autorità italiane.

Per i frontalieri, non esiste al momento una norma univoca e chiara che autorizzi esplicitamente la guida di un’auto con targa svizzera in Italia. Tuttavia, negli ultimi anni si è consolidata una prassi tollerata, purché siano soddisfatte alcune condizioni:

    • il veicolo è intestato al lavoratore frontaliere o a un familiare stretto residente in Svizzera;
    • l’utilizzo in Italia è limitato al tragitto casa-lavoro;
    • l’auto non viene utilizzata da altri soggetti residenti in Italia;
    • é possibile dimostrare la residenza e lo status di frontaliere con documentazione ufficiale (contratto di lavoro, permesso G svizzero, ecc.).

Cosa rischia chi non è in regola

Le sanzioni previste dalla legge italiana sono molto severe. In caso di controllo e violazione delle norme sull’importazione temporanea:

    • confisca immediata del veicolo;
    • sanzione amministrativa da 712 a 2.848 euro (art. 207 del Codice della Strada);
    • obbligo di regolarizzazione doganale e pagamento di IVA e dazi sull’importazione;
    • possibile contestazione di contrabbando.

Come mettersi in regola

I frontalieri che vogliono evitare ogni rischio legale possono valutare diverse alternative:

    • Fornire documentazione dettagliata sul loro status di frontaliere durante eventuali controlli.
    • Richiedere un permesso di circolazione temporaneo, qualora rientrino nei casi previsti dal regime doganale UE.
    • Immatricolare il veicolo in Italia, pagando IVA, dazi doganali e bollo.

Le interpretazioni delle autorità

Le dogane italiane hanno talvolta adottato un approccio rigido, soprattutto nei primi anni dopo la riforma del 2018. Tuttavia, in alcune regioni di confine – come Lombardia, Piemonte e
Trentino-Alto Adige – le autorità hanno iniziato a riconoscere la peculiarità dei frontalieri, evitando sequestri automatici laddove vi sia la chiara intenzione di non eludere le norme fiscali italiane.

In assenza di una normativa univoca, però, resta un margine di rischio. Per questo, molte associazioni di frontalieri chiedono da tempo l’introduzione di una deroga formale o un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera che disciplini la materia in modo chiaro.

A chi deve essere intestata l’assicurazione?

Nel caso di un cittadino italiano residente in Italia e lavoratore frontaliere che guida un'auto con targa svizzera, la questione dell’intestatario dell’assicurazione è fondamentale e deve essere coerente con la proprietà e l’uso del veicolo.

L’assicurazione deve essere intestata al proprietario del veicolo, che nella maggior parte dei casi è:

    1. Il lavoratore frontaliere stesso: se ha acquistato e immatricolato l’auto in Svizzera a proprio nome, anche l’assicurazione dev’essere intestata a lui/lei.
    2. Un familiare residente in Svizzera: se il veicolo è di proprietà di un parente residente in Svizzera, l’assicurazione sarà a nome di quest’ultimo, ma è necessario che la polizza copra espressamente anche la guida da parte del frontaliere residente in Italia.

Attenzione: la maggior parte delle compagnie svizzere richiede che l’assicurato abbia un collegamento con la Svizzera, come un permesso di lavoro (G) o un domicilio, e in alcuni casi non accettano di assicurare veicoli se l’utilizzatore principale risiede all’estero (Italia). Alcune, però, lo fanno per i frontalieri.

Requisiti da rispettare:

 La polizza assicurativa deve coprire l’uso del veicolo anche in Italia e in altri Paesi dell’UE, il che è in genere garantito dalla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione).

 L’assicurazione deve coprire anche i danni causati da un conducente residente in Italia.

 È utile (e in certi casi necessario) che sulla polizza compaia il nome del conducente abituale, soprattutto se diverso dall’intestatario.

Cosa controllano le autorità in Italia:

    • che il veicolo non sia assicurato “fittiziamente” da terzi per aggirare la normativa italiana;
    • che ci sia copertura assicurativa valida sul territorio italiano (verificabile tramite la carta verde);
    • che l’uso del veicolo da parte di un residente italiano non configuri una simulazione per evitare l’immatricolazione in Italia (in tal caso si potrebbe profilare una frode o contrabbando).

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