«Per l’assassinio la prescrizione deve rimanere trentennale»

La marcia indietro della Commissione arriva dopo un acceso dibattito sulle esigenze delle vittime e sull’allineamento con altri reati gravi.
La marcia indietro della Commissione arriva dopo un acceso dibattito sulle esigenze delle vittime e sull’allineamento con altri reati gravi.
BERNA - Il parlamento dovrebbe fare marcia indietro sul reato di assassinio: quest'ultimo crimine dovrebbe, come prevede ora il Codice penale (CP), rimanere prescritto dopo 30 anni.
Il 2 marzo scorso, il Consiglio nazionale, seguendo gli Stati, aveva deciso di eliminare il termine di prescrizione. Il dossier era poi tornato alla Camera dei cantoni per l'esame di alcune divergenze. La modifica del CP faceva seguito a un'iniziativa del Canton San Gallo approvata dalle Camere nel 2021.
Rispetto a questa, il progetto prendeva in considerazione solo l'assassinio e non tutti i "reati gravi" passibili di una pena detentiva "a vita". Il plenum aveva pure deciso di modificare i termini di prescrizione per una serie di altri reati: quello per l'omicidio dovrebbe per esempio essere portato da 15 a 30 anni.
Tornata in giugno ad occuparsi del dossier, la Commissione degli affari giuridici degli Stati (CAG-S) ha cambiato idea e ritenuto che portare da 15 a 30 anni il termine di prescrizione dell'azione penale per l'omicidio e per altri reati, allo scopo di allinearlo a quello applicabile all'assassinio, sia sufficiente per tenere conto degli interessi delle vittime. Un aspetto quest'ultimo che aveva spinto il parlamento ad approvare, in parte, il contenuto dell'iniziativa di San Gallo.
Visto che l'eliminazione del termine di prescrizione era già stato adottato in sede plenaria da Consiglio nazionale e degli Stati, la CAG-S per poterlo stralciare dal disegno di legge in discussione ha dovuto chiedere il consenso della commissione gemella del Nazionale (la CAG-N). Quest'ultima ha dato oggi il suo benestare con 13 voti a 10.
Attualmente, il CP prevede l'imprescrittibilità per il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati qualificati di natura terroristica, nonché per gli atti di natura sessuale o pornografica commessi su minori.




