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SVIZZERA

Nata e cresciuta in Svizzera, ma niente permesso di domicilio alla ragazza keniana

Anni trascorsi con carta di legittimazione non valgono per il permesso di domicilio, conferma il Tribunale amministrativo federale.
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Nata e cresciuta in Svizzera, ma niente permesso di domicilio alla ragazza keniana
Anni trascorsi con carta di legittimazione non valgono per il permesso di domicilio, conferma il Tribunale amministrativo federale.

BERNA - Il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di accordare il permesso di domicilio a una cittadina keniana residente in Svizzera e titolare di una legittimazione da parte del Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE), specificando che gli anni trascorsi con tale statuto speciale non possono essere computati.

La ragazza, ha 17 anni, vive in Svizzera sin dalla nascita insieme ai suoi genitori, funzionari presso un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite. È titolare di una carta di legittimazione che la esenta dall’applicazione delle disposizioni ordinarie della legge sugli stranieri fintanto che i suoi genitori esercitano la loro funzione. Nel 2017 aveva chiesto la naturalizzazione ma la sua domanda era stata respinta. Successivamente ha chiesto che le fosse accordato un permesso di domicilio. La Sezione della popolazione (Service de la population) del Cantone di Vaud aveva formulato un preavviso favorevole, ma nel 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la richiesta.

Regime speciale e nessun diritto al permesso di domicilio - In una sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ritiene che la ricorrente non adempia le condizioni necessarie per ottenere un permesso di domicilio. Secondo la vigente legislazione, gli anni trascorsi in Svizzera in virtù di una carta di legittimazione non possono essere computati fintanto che la persona interessata è sottoposta a tale statuto speciale. La ricorrente vive ancora presso i suoi genitori, non ha costituito un’economia domestica indipendente e non esercita una propria attività lavorativa.

Il Tribunale amministrativo federale non ravvisa alcuna disparità di trattamento e nemmeno alcuna discriminazione contraria alla Costituzione, e spiega: «La ricorrente lamentava in particolare una disparità di trattamento rispetto ai figli di cittadini stranieri sottoposti al regime ordinario. Tuttavia, il regime applicabile ai famigliari di funzionari internazionali poggia su una base legale chiara; oltretutto, la carta di legittimazione accorda anche privilegi particolari derivanti dal diritto internazionale pubblico. Pertanto, il TAF respinge il ricorso e conferma la decisione della SEM, poiché la situazione della ricorrente è retta da un regime speciale che esclude il computo degli anni trascorsi con una carta di legittimazione».

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